E’ stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 10.1.2025 il D.lgs. 216 del 27.12.24, il c.d. correttivo Cartabia in mediazione. Entrerà in vigore il 25.1.2025.
1 mediazione “telematica”, prevista dall’art. 8 bis 28/2010, in cui tutti gli atti sono digitalizzati;
2mediazione “con incontri con modalità audiovisiva da remoto”, figura di nuovo conio, creata aggiungendo ex novo l’art. 8 ter.
a) Secondo il nuovo testo dell’art. 8 bis, la mediazione telematica:
1 mediazione “telematica”, prevista dall’art. 8 bis 28/2010, in cui tutti gli atti sono digitalizzati;
2mediazione “con incontri con modalità audiovisiva da remoto”, figura di nuovo conio, creata aggiungendo ex novo l’art. 8 ter.
a) Secondo il nuovo testo dell’art. 8 bis, la mediazione telematica:
il rilievo fotogrammetrico è un processo che permette di raccogliere dati spaziali e metrici di un oggetto tramite l’acquisizione di immagini.
La fotogrammetria è una tecnica che ha offerto a tutti i professionisti del settore AEC una miriade di nuove possibilità. Questa tecnica, infatti, permette di effettuare rilievi in modo molto più rapido e preciso e di ottenere una rappresentazione 3D del costruito estremamente accurata, chiamata nuvola di punti.
Se ti stai addentrando nel mondo del rilievo fotogrammetrico ti consiglio di provare subito gratuitamente un point cloud to BIM software con cui potrai trasformare, in pochi semplici passi, la nuvola di punti ottenuta dal rilievo in un modello BIM.
Scopriamo ora, tutte le peculiarità di un rilievo fotogrammetrico.
Cos’è un rilievo fotogrammetrico?
Il rilievo fotogrammetrico è il processo con cui si rileva un oggetto, una costruzione o l’ambiente circostante, al fine di ottenere un modello tridimensionale utile per determinare forma ed estrarre misure, ma soprattutto per la generazione di un modello BIM.
La fotogrammetria nasce come una tecnica che permette di acquisire le caratteristiche metriche di un oggetto tramite l’acquisizione ed elaborazioni di immagini fotografiche. Le prime applicazioni furono eseguite con fotogrammi stereoscopici, ovvero da due fotogrammi distinti che riprendono lo stesso oggetto.
L’evoluzione di queste tecniche ha portato alle tecniche di SfM (Structure from Motion) che consente di ottenere una nuvola di punti tridimensionale a partire da più foto scattate secondo precisi criteri.
La fotogrammetria è una tecnica che ha offerto a tutti i professionisti del settore AEC una miriade di nuove possibilità. Questa tecnica, infatti, permette di effettuare rilievi in modo molto più rapido e preciso e di ottenere una rappresentazione 3D del costruito estremamente accurata, chiamata nuvola di punti.
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Scopriamo ora, tutte le peculiarità di un rilievo fotogrammetrico.
Cos’è un rilievo fotogrammetrico?
Il rilievo fotogrammetrico è il processo con cui si rileva un oggetto, una costruzione o l’ambiente circostante, al fine di ottenere un modello tridimensionale utile per determinare forma ed estrarre misure, ma soprattutto per la generazione di un modello BIM.
La fotogrammetria nasce come una tecnica che permette di acquisire le caratteristiche metriche di un oggetto tramite l’acquisizione ed elaborazioni di immagini fotografiche. Le prime applicazioni furono eseguite con fotogrammi stereoscopici, ovvero da due fotogrammi distinti che riprendono lo stesso oggetto.
L’evoluzione di queste tecniche ha portato alle tecniche di SfM (Structure from Motion) che consente di ottenere una nuvola di punti tridimensionale a partire da più foto scattate secondo precisi criteri.
infortunistica stradale: le novità del codice della strada 2025
Con l’entrata in vigore del nuovo Codice della Strada, sulle nostre strade sono iniziati dei cambiamenti non indifferenti.
consulenza, su sinistri, sttività cinematica, sinistri di parte, alta velocità consulenza assicurativa per il recupero
Con l’entrata in vigore del nuovo Codice della Strada, sulle nostre strade sono iniziati dei cambiamenti non indifferenti.
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Autoliquidazione successioni 2025, catania, sicilia
eredità successioni Il diritto ereditario Capacità a succedere e indegnità Successione ereditaria cosa fare La dichiarazione di successione Successione ereditaria: le fasi L'accettazione dell'eredità Tipologie di accettazione L’accettazione con beneficio d’inventaria La successione necessari
#angelo #scalisi
13 Gen 2025
Dovranno essere utilizzati, tramite modello F24, per versare le imposte, le sanzioni da ravvedimento e le somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli uffici
Con le nuove disposizioni sui pagamenti delle imposte di successione, introdotte dal Dlgs n. 139/2024, l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 2/2025 istituisce nuovi codici tributo e ne ridenomina altri già esistenti. Le modifiche al Testo unico sulle successioni apportate dal citato decreto legislativo si applicano alle dichiarazioni di successione aperte dal 1° gennaio 2025.
La nuova disciplina, in sintesi, prevede l’autoliquidazione dell’imposta di successione da parte dei contribuenti entro novanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione. Nel caso in cui sia dovuta una maggiore imposta, l’ufficio emette un avviso di liquidazione entro due anni dalla data di presentazione della dichiarazione della successione, con l’invito a effettuare il pagamento entro sessanta giorni.
È ammesso, inoltre il pagamento rateale in otto rate trimestrali (o in dodici rate trimestrali per gli importi che superano i 20mila euro).
I versamenti da autoliquidazione
La risoluzione, in linea con le nuove disposizioni, istituisce i seguenti codici tributo da utilizzare per l’autoliquidazione delle imposte:
“1539” denominato “Successioni - Imposta sulle successioni - autoliquidazione”.
“1635” denominato “Successioni - Imposta sulle successioni – interessi pagamento rateale”.
In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo sono esposti nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
nel campo “anno di riferimento”, nel formato “AAAA”, l’anno del decesso
nella sezione “Contribuente” il codice fiscale e i dati anagrafici dell’erede
il campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è valorizzato con il codice fiscale del defunto unitamente al codice “08” da riportare nel campo “codice identificativo”
per il solo codice tributo “1539”, il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” è sempre valorizzato nel formato “NNRR”, ove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate (per i versamenti in unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101”).
In caso di pagamenti rateali è previsto un versamento iniziale non inferiore al 20% dell’imposta dovuta, da effettuare nello stesso termine del versamento in unica soluzione, con il campo valorizzato con “0101”. Per il rimanente importo da versare ratealmente, in relazione a ciascuna rata il suddetto campo è valorizzato con il numero della rata in pagamento (ad esempio, “01”, “02”, “03” e così via) seguito dal numero complessivo delle rate (ad esempio, “08” oppure “12”).
Versamento di sanzioni in caso di ravvedimento operoso
La risoluzione, inoltre, per i pagamenti tardivi, istituisce il seguente codice tributo:
“1549” denominato “Successioni - Tardiva presentazione della dichiarazione di successione - Sanzione da ravvedimento - imposta sulle successioni - art. 13 d.lgs. n. 472/1997”.
In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo è esposto nella sezione “Erario” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, secondo le modalità di compilazione di seguito riportate:
nel campo “anno di riferimento”, nel formato “AAAA”, l’anno del decesso
nella sezione “Contribuente” sono riportati, negli appositi campi, il codice fiscale e i dati anagrafici dell’erede
il campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è valorizzato con il codice fiscale del defunto unitamente al codice “08” da riportare nel campo “codice identificativo”.
La risoluzione inoltre rinomina il codice tributo:
“1535” denominato “Successioni - Sanzione da ravvedimento - imposte e tasse ipotecarie e catastali e imposta sulle successioni - art. 13 d.lgs. n. 472/1997”.
Il versamento degli interessi dovuti in ipotesi di ravvedimento è eseguito con il codice tributo già esistente “1537” denominato “Successioni - Interessi da ravvedimento - art. 13, D. Lgs. n. 472/1997”.
Versamento delle somme dovute a seguito di avvisi di liquidazione
Per consentire il versamento delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli Uffici, la risoluzione in esame istituisce il codice tributo:
“A139” denominato “Successioni - Sanzione imposta sulle successioni - Avviso di liquidazione dell’imposta - Art. 33, comma 3, del TUS”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nei campi “codice ufficio”, “codice atto” e “anno di riferimento”, nel formato “AAAA”, dei dati riportati nell’atto emesso dall’Ufficio.
Per le spese di notifica degli atti emessi dagli Uffici, si utilizza il vigente codice tributo “9400 - spese di notifica per atti impositivi”.
È ridenominato il codice tributo:
“A150” denominato “Successioni - Sanzione per tardiva presentazione della dichiarazione di successione - Avviso di liquidazione - Art. 50 del TUS”.
Il versamento degli interessi dovuti a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli Uffici è eseguito con il codice tributo già esistente “A152” denominato “Successioni - Interessi - Avviso di liquidazione dell’imposta”.
Infine, sono ridenominati i seguenti codici tributo:
“1532” denominato “Successioni - Tasse per i servizi ipotecari e catastali”
“1567” denominato “Atti pubblici - Tasse per i servizi ipotecari e catastali”
“A142” denominato “Atti pubblici - Successioni - Tasse per i servizi ipotecari e catastali - Somme liquidate da ufficio”.
Con le nuove disposizioni sui pagamenti delle imposte di successione, introdotte dal Dlgs n. 139/2024, l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 2/2025 istituisce nuovi codici tributo e ne ridenomina altri già esistenti. Le modifiche al Testo unico sulle successioni apportate dal citato decreto legislativo si applicano alle dichiarazioni di successione aperte dal 1° gennaio 2025.
La nuova disciplina, in sintesi, prevede l’autoliquidazione dell’imposta di successione da parte dei contribuenti entro novanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione. Nel caso in cui sia dovuta una maggiore imposta, l’ufficio emette un avviso di liquidazione entro due anni dalla data di presentazione della dichiarazione della successione, con l’invito a effettuare il pagamento entro sessanta giorni.
È ammesso, inoltre il pagamento rateale in otto rate trimestrali (o in dodici rate trimestrali per gli importi che superano i 20mila euro).
I versamenti da autoliquidazione
La risoluzione, in linea con le nuove disposizioni, istituisce i seguenti codici tributo da utilizzare per l’autoliquidazione delle imposte:
“1539” denominato “Successioni - Imposta sulle successioni - autoliquidazione”.
“1635” denominato “Successioni - Imposta sulle successioni – interessi pagamento rateale”.
In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo sono esposti nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
nel campo “anno di riferimento”, nel formato “AAAA”, l’anno del decesso
nella sezione “Contribuente” il codice fiscale e i dati anagrafici dell’erede
il campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è valorizzato con il codice fiscale del defunto unitamente al codice “08” da riportare nel campo “codice identificativo”
per il solo codice tributo “1539”, il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” è sempre valorizzato nel formato “NNRR”, ove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate (per i versamenti in unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101”).
In caso di pagamenti rateali è previsto un versamento iniziale non inferiore al 20% dell’imposta dovuta, da effettuare nello stesso termine del versamento in unica soluzione, con il campo valorizzato con “0101”. Per il rimanente importo da versare ratealmente, in relazione a ciascuna rata il suddetto campo è valorizzato con il numero della rata in pagamento (ad esempio, “01”, “02”, “03” e così via) seguito dal numero complessivo delle rate (ad esempio, “08” oppure “12”).
Versamento di sanzioni in caso di ravvedimento operoso
La risoluzione, inoltre, per i pagamenti tardivi, istituisce il seguente codice tributo:
“1549” denominato “Successioni - Tardiva presentazione della dichiarazione di successione - Sanzione da ravvedimento - imposta sulle successioni - art. 13 d.lgs. n. 472/1997”.
In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo è esposto nella sezione “Erario” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, secondo le modalità di compilazione di seguito riportate:
nel campo “anno di riferimento”, nel formato “AAAA”, l’anno del decesso
nella sezione “Contribuente” sono riportati, negli appositi campi, il codice fiscale e i dati anagrafici dell’erede
il campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è valorizzato con il codice fiscale del defunto unitamente al codice “08” da riportare nel campo “codice identificativo”.
La risoluzione inoltre rinomina il codice tributo:
“1535” denominato “Successioni - Sanzione da ravvedimento - imposte e tasse ipotecarie e catastali e imposta sulle successioni - art. 13 d.lgs. n. 472/1997”.
Il versamento degli interessi dovuti in ipotesi di ravvedimento è eseguito con il codice tributo già esistente “1537” denominato “Successioni - Interessi da ravvedimento - art. 13, D. Lgs. n. 472/1997”.
Versamento delle somme dovute a seguito di avvisi di liquidazione
Per consentire il versamento delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli Uffici, la risoluzione in esame istituisce il codice tributo:
“A139” denominato “Successioni - Sanzione imposta sulle successioni - Avviso di liquidazione dell’imposta - Art. 33, comma 3, del TUS”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nei campi “codice ufficio”, “codice atto” e “anno di riferimento”, nel formato “AAAA”, dei dati riportati nell’atto emesso dall’Ufficio.
Per le spese di notifica degli atti emessi dagli Uffici, si utilizza il vigente codice tributo “9400 - spese di notifica per atti impositivi”.
È ridenominato il codice tributo:
“A150” denominato “Successioni - Sanzione per tardiva presentazione della dichiarazione di successione - Avviso di liquidazione - Art. 50 del TUS”.
Il versamento degli interessi dovuti a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli Uffici è eseguito con il codice tributo già esistente “A152” denominato “Successioni - Interessi - Avviso di liquidazione dell’imposta”.
Infine, sono ridenominati i seguenti codici tributo:
“1532” denominato “Successioni - Tasse per i servizi ipotecari e catastali”
“1567” denominato “Atti pubblici - Tasse per i servizi ipotecari e catastali”
“A142” denominato “Atti pubblici - Successioni - Tasse per i servizi ipotecari e catastali - Somme liquidate da ufficio”.
La Legge di Bilancio ha prorogato i bonus edilizi (Bonus ristrutturazione, Ecobonus, Sismabonus e Sismabonus acquisti) al 50% fino al 31 dicembre 2025
Imposta di successione: come cambia dal 1° gennaio 2025
eredità successioni Il diritto ereditario Capacità a succedere e indegnità Successione ereditaria cosa fare La dichiarazione di successione Successione ereditaria: le fasi L'accettazione dell'eredità Tipologie di accettazione L’accettazione con beneficio d’inventaria La successione necessari
ing. Angelo Scalisi
08 Gen 2025
Il Decreto Successioni n 139/2024 tra le novità ha previsto l'autoliquidazione dell'imposta di Successione: i dettagli:
Il Decreto successioni e donazioni pubblicato in GU n 231 del 2 ottobre ha introdotto molte novità sull’imposta di registro, l’imposta sulle successioni e donazioni, il Bollo e i servizi ipotecari e catastali, in attuazione della legge delega per la riforma fiscale n. 111/2023.
Il Decreto legislativo n. 139/2024 persegue, tra gli obiettivi fissati dall’articolo 10 della legge delega, quello relativo alla previsione di un sistema di autoliquidazione per l’imposta sulle successioni.
Con la revisione del decreto legislativo n. 346/1990 (Testo unico sulle successioni, Tus), si è appunto intervenuti sulle procedure di liquidazione e versamento dell’imposta.
Secondo la norma attuale in caso di successione si procede come segue:
a seguito della presentazione della dichiarazione di successione, da parte del contribuente all’ufficio competente, quest’ultimo provvede a liquidarne l’imposta principale;
il relativo avviso di liquidazione viene notificato al contribuente, nel termine decadenziale di tre anni dalla data di presentazione della dichiarazione della successione o della dichiarazione sostitutiva o integrativa;
qualora l’ufficio ritenga che la dichiarazione sia incompleta o infedele, procede alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta complementare, con avviso, da notificarsi entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell'imposta principale;
se la dichiarazione della successione è stata omessa, invece, l’imposta è accertata e liquidata d’ufficio.
Dal 1° gennaio 2025, a seguito dell’intervento normativo in esame, il procedimento di liquidazione dell’imposta sulle successioni è stato modificato come segue:
l’imposta di successione è liquidata dai soggetti obbligati al pagamento della stessa in base alla dichiarazione di successione;
in caso di successiva presentazione di dichiarazione sostitutiva o integrativa, l’imposta è nuovamente autoliquidata;
il versamento dell’imposta di successione deve essere effettuato entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione; in alternativa, è possibile procedere al pagamento dell’imposta sulle successioni autoliquidata nella misura non inferiore al 20 per cento, entro il medesimo termine di 90 giorni e, per il rimanente importo, in 8 rate trimestrali o in un massimo di 12 rate trimestrali (qualora si tratti di importi superiori a 20 mila euro). Non è consentito rateizzare importi inferiori a 1.000 euro;
resta fermo il termine di liquidazione e versamento delle imposte ipotecaria e catastale, che deve essere effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione di successione.
Il Dlgs n 139 ha anche previsto che nel caso di unico erede di età non superiore a 26 anni, e vi siano beni immobili nell’asse ereditario, le banche e gli altri intermediari finanziari devono consentire lo svincolo delle attività cadute in successione, nei limiti del valore necessario all’erede per effettuare il versamento delle imposte catastali, ipotecarie e di bollo.
Successivamente, gli uffici effettuano il controllo della regolarità dell’autoliquidazione delle imposte e tasse effettuata dal contribuente, nonché dei versamenti e la loro rispondenza con i dati indicati nella dichiarazione.
L’ufficio provvede a correggere eventuali errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante nella determinazione della base imponibile o dell’imposta dovuta.
Qualora risulti dovuta una maggiore imposta, l’ufficio notifica apposito avviso di liquidazione nel termine di decadenza di due anni dalla data di presentazione della dichiarazione della successione, con l’invito a effettuare, entro 60 giorni, il pagamento.
Secondo le novità normative quindi devono pertanto considerarsi:
“imposta principale” quella autoliquidata dai soggetti obbligati al pagamento e quella liquidata dall’ufficio sulla base della dichiarazione
“imposta complementare” l’imposta, o la maggiore imposta, liquidata dall’ufficio in base ad accertamenti d’ufficio o di rettifica.
In ragione del nuovo procedimenti di autoliquidazione è stata eliminata la definizione di “imposta suppletiva".
Inoltre, la presentazione della dichiarazione deve avvenire per via telematica, con modalità stabilite mediante provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
E' consentita la spedizione tramite raccomandata (o altri mezzi equipollenti, a condizione che risulti con certezza la data di spedizione) ai soggetti non residenti, e in tale ipotesi, la data di presentazione della dichiarazione di successione viene fatta coincidere con quella di spedizione.
Infine i contribuenti non sono più tenuti ad allegare alla dichiarazione di successione gli estratti catastali relativi agli immobili indicati in successione, poichè essi dovranno essere acquisiti d’ufficio dall’Agenzia delle entrate
Il Decreto successioni e donazioni pubblicato in GU n 231 del 2 ottobre ha introdotto molte novità sull’imposta di registro, l’imposta sulle successioni e donazioni, il Bollo e i servizi ipotecari e catastali, in attuazione della legge delega per la riforma fiscale n. 111/2023.
Il Decreto legislativo n. 139/2024 persegue, tra gli obiettivi fissati dall’articolo 10 della legge delega, quello relativo alla previsione di un sistema di autoliquidazione per l’imposta sulle successioni.
Con la revisione del decreto legislativo n. 346/1990 (Testo unico sulle successioni, Tus), si è appunto intervenuti sulle procedure di liquidazione e versamento dell’imposta.
Secondo la norma attuale in caso di successione si procede come segue:
a seguito della presentazione della dichiarazione di successione, da parte del contribuente all’ufficio competente, quest’ultimo provvede a liquidarne l’imposta principale;
il relativo avviso di liquidazione viene notificato al contribuente, nel termine decadenziale di tre anni dalla data di presentazione della dichiarazione della successione o della dichiarazione sostitutiva o integrativa;
qualora l’ufficio ritenga che la dichiarazione sia incompleta o infedele, procede alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta complementare, con avviso, da notificarsi entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell'imposta principale;
se la dichiarazione della successione è stata omessa, invece, l’imposta è accertata e liquidata d’ufficio.
Dal 1° gennaio 2025, a seguito dell’intervento normativo in esame, il procedimento di liquidazione dell’imposta sulle successioni è stato modificato come segue:
l’imposta di successione è liquidata dai soggetti obbligati al pagamento della stessa in base alla dichiarazione di successione;
in caso di successiva presentazione di dichiarazione sostitutiva o integrativa, l’imposta è nuovamente autoliquidata;
il versamento dell’imposta di successione deve essere effettuato entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione; in alternativa, è possibile procedere al pagamento dell’imposta sulle successioni autoliquidata nella misura non inferiore al 20 per cento, entro il medesimo termine di 90 giorni e, per il rimanente importo, in 8 rate trimestrali o in un massimo di 12 rate trimestrali (qualora si tratti di importi superiori a 20 mila euro). Non è consentito rateizzare importi inferiori a 1.000 euro;
resta fermo il termine di liquidazione e versamento delle imposte ipotecaria e catastale, che deve essere effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione di successione.
Il Dlgs n 139 ha anche previsto che nel caso di unico erede di età non superiore a 26 anni, e vi siano beni immobili nell’asse ereditario, le banche e gli altri intermediari finanziari devono consentire lo svincolo delle attività cadute in successione, nei limiti del valore necessario all’erede per effettuare il versamento delle imposte catastali, ipotecarie e di bollo.
Successivamente, gli uffici effettuano il controllo della regolarità dell’autoliquidazione delle imposte e tasse effettuata dal contribuente, nonché dei versamenti e la loro rispondenza con i dati indicati nella dichiarazione.
L’ufficio provvede a correggere eventuali errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante nella determinazione della base imponibile o dell’imposta dovuta.
Qualora risulti dovuta una maggiore imposta, l’ufficio notifica apposito avviso di liquidazione nel termine di decadenza di due anni dalla data di presentazione della dichiarazione della successione, con l’invito a effettuare, entro 60 giorni, il pagamento.
Secondo le novità normative quindi devono pertanto considerarsi:
“imposta principale” quella autoliquidata dai soggetti obbligati al pagamento e quella liquidata dall’ufficio sulla base della dichiarazione
“imposta complementare” l’imposta, o la maggiore imposta, liquidata dall’ufficio in base ad accertamenti d’ufficio o di rettifica.
In ragione del nuovo procedimenti di autoliquidazione è stata eliminata la definizione di “imposta suppletiva".
Inoltre, la presentazione della dichiarazione deve avvenire per via telematica, con modalità stabilite mediante provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
E' consentita la spedizione tramite raccomandata (o altri mezzi equipollenti, a condizione che risulti con certezza la data di spedizione) ai soggetti non residenti, e in tale ipotesi, la data di presentazione della dichiarazione di successione viene fatta coincidere con quella di spedizione.
Infine i contribuenti non sono più tenuti ad allegare alla dichiarazione di successione gli estratti catastali relativi agli immobili indicati in successione, poichè essi dovranno essere acquisiti d’ufficio dall’Agenzia delle entrate
Consulenza generale in materia di successione e diritti ereditari;
Stesura e presentazione della dichiarazione di successione;
Richiesta e ritiro copia conforme all'originale di successioni, presso gli uffici territoriali competenti della provincia di: Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani;
Stesura e presentazione della voltura catastale;
Compilazione del Mod. 4 per successione;
Calcolo imposte e compilazione Mod. F23;
Compilazione prospetto di liquidazione
La capacità di succedere
Premesso che l'apertura della successione si ha al momento della morte del de cuius, nel luogo ove costui aveva l'ultimo domicilio (cfr. art. 456 c.c.), la capacità di succedere è riconosciuta, per quanto concerne le persone fisiche, nella successione legittima, a tutti coloro che sono nati, o almeno concepiti (sul punto, si veda l'art. 462, comma 2 c.c.), al momento dell'apertura della successione stessa, mentre nella successione testamentaria, alle suddette categorie, si aggiungono i figli non ancora concepiti di una persona vivente al momento dell'apertura medesima (art. 462, comma 3 c.c.).
Per quanto riguarda le persone giuridiche, attualmente possono ereditare tutti gli enti, anche se privi di riconoscimento, solo per testamento, salvo quanto previsto in via residuale per lo Stato dall'art. 586 del codice civile.
E' da precisare, tuttavia, che l'ordinamento disciplina alcune ipotesi in cui è negata la capacità di accedere all'eredità a chi ha commesso uno dei seguenti fatti (che richiedono un accertamento giudiziale, a seguito di ricorso proposto da chi vi ha interesse):
omicidio, consumato o tentato, dell'ereditando o di un suo stretto congiunto;
commissione, nei confronti di una o più di tali persone, di un delitto punibile con le norme sull'omicidio;
denuncia calunniosa delle persone medesime ovvero falsa testimonianza ai loro danni;
forzatura della volontà testamentaria, con violenza e dolo;
distruzione, falsificazione, alterazione o occultamento del testamento del de cuius.
Stesura e presentazione della dichiarazione di successione;
Richiesta e ritiro copia conforme all'originale di successioni, presso gli uffici territoriali competenti della provincia di: Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani;
Stesura e presentazione della voltura catastale;
Compilazione del Mod. 4 per successione;
Calcolo imposte e compilazione Mod. F23;
Compilazione prospetto di liquidazione
La capacità di succedere
Premesso che l'apertura della successione si ha al momento della morte del de cuius, nel luogo ove costui aveva l'ultimo domicilio (cfr. art. 456 c.c.), la capacità di succedere è riconosciuta, per quanto concerne le persone fisiche, nella successione legittima, a tutti coloro che sono nati, o almeno concepiti (sul punto, si veda l'art. 462, comma 2 c.c.), al momento dell'apertura della successione stessa, mentre nella successione testamentaria, alle suddette categorie, si aggiungono i figli non ancora concepiti di una persona vivente al momento dell'apertura medesima (art. 462, comma 3 c.c.).
Per quanto riguarda le persone giuridiche, attualmente possono ereditare tutti gli enti, anche se privi di riconoscimento, solo per testamento, salvo quanto previsto in via residuale per lo Stato dall'art. 586 del codice civile.
E' da precisare, tuttavia, che l'ordinamento disciplina alcune ipotesi in cui è negata la capacità di accedere all'eredità a chi ha commesso uno dei seguenti fatti (che richiedono un accertamento giudiziale, a seguito di ricorso proposto da chi vi ha interesse):
omicidio, consumato o tentato, dell'ereditando o di un suo stretto congiunto;
commissione, nei confronti di una o più di tali persone, di un delitto punibile con le norme sull'omicidio;
denuncia calunniosa delle persone medesime ovvero falsa testimonianza ai loro danni;
forzatura della volontà testamentaria, con violenza e dolo;
distruzione, falsificazione, alterazione o occultamento del testamento del de cuius.
Superbonus e le novità in materia di detrazione: dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del dl 34/2020 fino ad arrivare alle ultime normative
La trasmissione dei beni digitali agli eredi non è una questione semplice. Infatti, non sempre esiste una volontà esplicita del defunto di lasciare in eredità le proprie password e i propri account. Inoltre, l'accesso agli spazi web del de cuius può implicare problemi di privacy, sicurezza e diritto d'autore.