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Lo Studio Scalisi offre assistenza per:

  • Registrazione dei contratti di locazione;
  • Cessione dei contratti di locazione;
  • Subentro, risoluzione e proroga dei contratti di locazione.
Registrare un contratto di locazione è un obbligo di legge che riguarda l’affitto e la locazione di tutti i beni mobili, compresi i fondi rustici. La registrazione del contratto di locazione è un obbligo dell’affittuario o del proprietario. E’ possibile evitare di registrare il contratto di locazione solo quando l’uso transitorio o continuo non supera i 30 giorni complessivi nell’anno.

Registrare contratto di locazione senza cedolare secca
Costo da pagare: imposta di registro e imposta di bollo
Se non è possibile o non si desidera aderire al regime fiscale della cedolare secca, per registrare il contratto di locazione a uso abitativo bisognerà pagare l’imposta di registro che ammonta al 2% del canone annuo, moltiplicata per le annualità previste dal contratto.

Registrare contratto di locazione con cedolare secca
La cedolare secca è una modalità di tassazione dell’affitto che può essere scelta dal locatore. Consiste nell’applicare al canone annuo di locazione un’imposta fissa che va a sostituire l’Irpef e le relative addizionali (imposta di registro e imposta di bollo).

Scegliendo di registrare il contratto di locazione con cedolare secca, il proprietario (così come l’affittuario) rinunciano a modificare l’importo del canone mensile concordato per l’intera durata del contratto. In altre parole, l’affittuario non può chiedere un aumento, incluso l’adeguamento istat.

Quanto costa registrare un contratto d’affitto con cedolare secca?
La cedolare secca è un’imposta sostitutiva che si calcola applicando un’aliquota sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti ma come specificato andrà a sostituire IRPEF (il reddito assoggettato da cedolare secca è escluso dal reddito complessivo) e le imposte viste nel contratto senza cedolare secca.

Registrare contratto di locazione in ritardo
La registrazione del contratto di locazione deve avvenire entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto, pena, una multa più o meno salata. La sanzione dipende dalle tempistiche di ritardo. Registrare un contratto di locazione in ritardo da oltre un anno è ben diverso dalla registrazione entro soli 90 giorni. Le sanzioni sono disciplinate dall’articolo 69 del DPR 131 del 1986.

Per regolarizzare la propria posizione basterà agire mediante il ravvedimento operoso. Con il ravvedimento operoso si potrà regolarizzare sia il ritardo della registrazione del contratto di locazione, sia il ritardo del pagamento dell’imposta di registro. La regolarizzazione del ritardo della registrazione non è esente da “penali” da pagare che variano in base all’entità del ritardo.

Registrare un contratto di locazione entro 90 giorni dalla stipula del contratto
Entro 90 giorni si otterrà una sanzione ridotta del 12%.
 
Registrare un contratto di locazione in ritardo di un anno
Dal novantunesimo giorno oltre la scadenza ma entro l’anno, si avrà una sanzione nella misura ridotta del 15%
 
Registrare un contratto di locazione in ritardo da più di un anno
Se il ritardo di registrazione del contratto di locazione va oltre un anno, la sanzione sarà nella misura del 120% dell’imposta di registro dovuta.



Cessione
Nella cessione il locatore o il conduttore è sostituito nel contratto da un nuovo soggetto. L’accordo tra le parti può prevedere un corrispettivo.

L’imposta di registro per le cessioni può essere:
  • senza corrispettivo;
  • con corrispettivo.
 
L’imposta deve essere versata entro 30 giorni dall’evento:
  • utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia (software RLI o RLI-web) tramite richiesta di addebito su conto corrente;
  • con il modello F24 Elementi identificativi, utilizzando il codice tributo 1502.

In caso di versamento con F24 Elementi identificativi è necessario comunicare la cessione all’ufficio dove è stato registrato il contratto presentando, nello stesso termine di 30 giorni, il modello RLI debitamente compilato.

Subentro ex lege
La cessione del contratto di locazione avviene ex lege se, ad esempio, l’immobile è trasferito per atto tra vivi o per causa di morte di una delle parti.
In tali situazioni, dal punto di vista fiscale nessun adempimento è richiesto e non è dovuta imposta. E’ opportuno, però, che i nuovi intestatari provvedano a inviare all’ufficio dove è stato registrato il contratto una comunicazione del loro subentro.

Risoluzione
Se il rapporto tra le parti è interrotto prima della sua naturale scadenza si parla di risoluzione del contratto.

L’imposta di registro dovuta per la risoluzione anticipata del contratto, deve essere versata entro 30 giorni dall’evento:
  • utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia (software RLI o RLI-web) tramite richiesta di addebito su conto corrente;
  • con il modello F24 Elementi identificativi, utilizzando il codice tributo 1503.
 
In caso di versamento con F24 Elementi identificativi è necessario comunicare la risoluzione all’ufficio dove è stato registrato il contratto presentando, nello stesso termine di 30 giorni.

L’imposta di registro per la risoluzione del contratto non è dovuta se tutti i locatori hanno optato per il regime della cedolare secca.

Proroga
La proroga è il prolungamento della durata del contratto per un periodo ulteriore che deve essere obbligatoriamente comunicata all’Agenzia.

Al pari della prima registrazione l’imposta dovuta per la proroga può essere corrisposta per la singola annualità o per l’intero periodo di durata della proroga.

L’imposta deve essere versata entro 30 giorni dalla scadenza del contratto (o di una precedente proroga):
  • utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia (software RLI o RLI-web) tramite richiesta di addebito su conto corrente;
  • con il modello F24 Elementi identificativi, utilizzando il codice tributo 1504.
 
Nel primo caso, la comunicazione della proroga è inviata telematicamente, contestualmente alla richiesta di addebito.

Nel secondo caso (pagamento con modello F24 Elementi identificativi),è necessario comunicare la proroga all’ufficio dove è stato registrato il contratto presentando, nello stesso termine di 30 giorni, il modello RLI debitamente compilato.

Nel calcolo dell’imposta da versare si deve tener conto anche di eventuali adeguamenti del canone di locazione (ad esempio adeguamento ISTAT).

Per mantenere l’opzione per la cedolare secca nel successivo periodo di proroga del contratto è necessario confermare tale regime contestualmente alla comunicazione di proroga.
 
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