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Art. 1 - Principi generali
1. Il presente regolamento di procedura, adottato ai sensi dell'art. 7 del D.M. 180 del 18 ottobre 2010 come modificato da ultimo dal Decreto 06.07.2011 n. 145, si ispira ai principi di informalità e riservatezza nonché ai principi di imparzialità ed idoneità del conciliatore al corretto e sollecito espletamento dell'incarico, ed ai principi indicati nell'art. 40 del D.lgs.del 17 gennaio 2003 n. 5 e del D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28.2. I procedimenti conciliativi si svolgono presso la sede legale dell'Organismo o in altre sedi dell'Organismo accreditate dal Ministero. Il luogo della mediazione è derogabile con il
consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell'Organismo.
3. Requisiti, obblighi e cause di incompatibilità del mediatore sono stabiliti, oltre che dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti dell'Organismo, in ossequio a criteri inderogabili per l'assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specificacompetenza professionale del mediatore designato, desunta anche dalla tipologia di laurea posseduta.
4. Il procedimento di conciliazione può avere inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del mediatore designato della dichiarazione di imparzialità di cui all'art. 14, comma 2, lett. a,D. lgs. 4 marzo 2010, n. 28, e all'art. 7, comma 5, lett. a, DM 180 del 18 ottobre 2010.
5. L'Organismo può avvalersi del personale e dei mediatori di altri organismi con i qualiabbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione.
6. L'Organismo può istituire separati elenchi dei mediatori suddivisi per specializzazioni inmaterie giuridiche.
7. Dati e notizie raccolte ai fini della mediazione sono trattati nel rispetto delle disposizionidel D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei datipersonali".
8. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioniseparate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono leinformazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.
9. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvoconsenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può,essere deferito giuramento decisorio.
10. Il mediatore, il personale dell'Organismo e chiunque altro abbia preso parte al procedimento di conciliazione non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese,e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autoritàgiudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensoredalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.


Art. 2 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica alla conciliazione di controversie che le parti vogliano
risolvere in maniera bonaria, in forza di una clausola contrattuale, di un accordo o di un
obbligo di legge. La qualificazione della natura della controversia spetta alla parte che
deposita la domanda. Per i procedimenti di conciliazione espressamente disciplinati da
disposizioni di legge il presente regolamento si applica in quanto compatibile.

Art. 3 - Attivazione della procedura conciliativa
1. La procedura conciliativa viene avviata da una delle parti o da tutte le parti
congiuntamente.
2. In entrambi i casi il procedimento avrà inizio a seguito del deposito o dell'invio del
modulo di "domanda di conciliazione" predisposto dall'Organismo, debitamente
compilato, o di una richiesta scritta in conformità a quanto disposto dal presente
regolamento e contenete i dati richiesti dal modulo.
3. La domanda deve contenere: a) una breve descrizione della natura della lite; b) i
riferimenti di tutte le parti coinvolte; c) il valore indicativo della controversia; d) la eventuale
nomina degli avvocati e/o consulenti atti a rappresentare ed assistere le parti stesse.
4. Le parti hanno diritto di accesso agli atti del relativo procedimento che il responsabile,
designato dall'organismo, è obbligato a custodire in apposito fascicolo debitamente
registrato e numerato nell'ambito del registro degli affari di mediazione, ai sensi dell'art. 12
del D.M. n. 180 del 18 ottobre 2010; sono escluse eventuali comunicazioni riservate al
solo conciliatore, tali espressamente qualificate dalle parti; i dati comunque raccolti sono
trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
"Codice in materia di protezione dei dati personali".
5. Il predetto registro viene istituito e tenuto dall'organismo in forma cartacea ed
informatica; in esso vengono iscritti tutti gli affari di conciliazione, che ricomprendono le
annotazioni relative al numero d'ordine progressivo (cronologico), i dati identificativi delle
parti, l'oggetto della controversia, il conciliatore designato, la durata del procedimento ed il
relativo esito. A norma dell'articolo 2961, primo comma, del codice civile, è fatto obbligo
all'organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio
dalla data della loro conclusione.
6. Entro 15 (quindici) giorni dal deposito della domanda di conciliazione, il responsabile
dell'Organismo o un suo delegato designa il mediatore e la data dell'incontro. La
comunicazione alle altre parti dell'avvenuto deposito, del conciliatore designato e della
data dell'incontro, e l'invito a parteciparvi sono dati, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne
la ricezione, ad opera del mediatore o della segreteria dell'Organismo o della parte che vi
ha interesse. Le parti, qualora attivino congiuntamente la procedura di mediazione,
possono di comune accordo indicare un mediatore tra quelli iscritti nell'elenco
dell'Organismo ai fini di un'eventuale designazione.
7. Se non specificato diversamente nell'accordo tra le parti o nel contratto, il termine
stabilito per la risposta all'invito è di 15 (quindici) giorni dalla ricezione dello stesso.
8. La procedura conciliativa è da intendersi avviata anche con la stipula di un accordo per
lo svolgimento della procedura di Conciliazione.
9. L'accordo va debitamente sottoscritto da tutte le parti interessate e dal legale
rappresentante dell'Organismo.


Art. 4 - L'incontro di Conciliazione

1. Il conciliatore, d'intesa con le parti stabilisce la data, l'ora e il luogo dell'incontro, ed
eventualmente, di quelli successivi.
2. L'incontro si svolge presso le sedi dell'Organismo o presso altra sede adeguata
autorizzata dall'Organismo o presso altra sede scelta congiuntamente da tutte le parti
con il consenso del mediatore e del responsabile dell'Organismo.
3. Ciascuna parte può fornire all'Organismo una memoria scritta che riepiloghi i termini
della controversia ed il suo stato attuale, nonché ulteriori documenti ed informazioni
ritenuti utili ai fini della procedura conciliativa.
4. Il mediatore designato verifica che le parti abbiano preso visione e accettato il
Regolamento di procedura e la tabella delle indennità dell'Organismo. Egli può richiedere
a ciascuna parte di fornire chiarimenti e informazioni aggiuntive. Lo stesso può limitare la
lunghezza delle memorie e degli eventuali allegati. Può, altresì, incoraggiare le parti a
scambiarsi memorie e ogni altro materiale già consegnatogli, per promuovere la
comprensione dei reciproci punti di vista.
5. Le parti partecipano all'incontro personalmente o mediante un proprio rappresentante
munito dei necessari poteri attestati da apposita procura speciale notarile. Le parti sono,
inoltre, libere di farsi assistere da difensori, da consulenti, da rappresentanti delle
associazioni di consumatori o di categoria o da altre persone di fiducia. In ogni caso, è
necessario che ciascuna parte comunichi all'Organismo con congruo anticipo chi sarà
presente all'incontro.
6. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare alla procedura di Conciliazione tramite
un rappresentante fornito dei necessari poteri per transigere la controversia.
7. Il Conciliatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti
congiuntamente e, qualora lo ritenga opportuno, separatamente. Non sono consentite
comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate in occasione
delle sessioni separate.


Art. 5 - Esito dell'incontro di Conciliazione

1. Ciascuna parte può abbandonare la procedura conciliativa in qualsiasi momento,
dandone pronta comunicazione scritta all'Organismo.
2. La procedura si considera conclusa quando: a) una delle parti abbandona la procedura;
b) viene raggiunto un accordo per iscritto; c) viene riscontrata l'assoluta impossibilità di
raggiungere un accordo.


Art. 6 - Accordo
1. Qualsiasi accordo raggiunto al termine della procedura non è giuridicamente vincolante
se non è redatto in forma scritta e sottoscritto dalle parti o, in nome e per conto di esse,
dai loro rappresentanti, muniti dei necessari poteri.
2. Se tutte le parti raggiungono l'accordo ovvero aderiscono alla proposta del mediatore, si
forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale
certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.
Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti
dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la
sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò
autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il
pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi
stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.
3. Nel verbale conclusivo del procedimento debbono essere indicati gli estremi
dell'iscrizione dell'Organismo di conciliazione nel registro.
4. La segreteria dell'Organismo rilascia alle parti che gliene fanno richiesta il verbale di
accordo, anche ai fini dell'istanza di omologazione del verbale medesimo. Il Mediatore
svolge l'incontro anche senza la adesione della parte chiamata in mediazione e la
segreteria può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del
verbale di mancata partecipazione della parte chiamata e mancato accordo. Al termine del
procedimento di mediazione viene consegnata idonea scheda per la valutazione del
servizio, secondo il modello allegato al presente regolamento. Copia della predetta
scheda, sottoscritta dalla parte e con l'indicazione delle sue generalità verrà trasmessa la
Responsabile per via telematica a mezzo posta elettronica certificata.


Art. 7 - Mancato accordo e proposta di conciliazione
1. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di
conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti
gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della
formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui
all'articolo 13 D. lgs. 28/2010.
2. Qualora non si pervenga all'accordo, il Conciliatore discute con le parti circa la
possibilità di ricorrere ad un'altra procedura di risoluzione della controversia e redige il
verbale di mancato accordo.
3. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire
al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In
mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo
delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle
informazioni acquisite nel corso del procedimento.
4. In caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del D. lgs. 28/2010 la
stessa può provenire da un mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora la
mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore
proponente; la proposta medesima può essere formulata dal mediatore anche in caso di
mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di mediazione.


Art. 8 - Riservatezza
1. Il procedimento di conciliazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso
dell'incontro non può essere registrato o verbalizzato.
2. Parimenti, il conciliatore, le parti e tutti coloro che intervengono all'incontro non possono
divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese nel corso del procedimento di
conciliazione. A tal fine, i soggetti, diversi dalle parti, presenti all'incontro di conciliazione,
dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione.
3. La previsione della riservatezza non si applica se e nella misura in cui:
a) tutte le parti consentono alla sua disapplicazione;
b) il terzo neutrale è obbligato dalla legge a non applicare il principio di riservatezza;
c) il terzo neutrale ritiene ragionevolmente che esiste il pericolo concreto di essere
soggetto ad un procedimento penale se la previsione della riservatezza è applicata.


Art. 9 - Costi
1. Salvo diverso accordo, le spese amministrative ed i costi della procedura da versare
all'Organismo, che includono l'onorario e le spese del Conciliatore, si dividono
egualmente tra le parti, anche nel caso in cui una delle parti abbandoni la procedura.
2. Le indennità dovute dalle parti sono descritte nella tabella allegata allo statuto, e qui
richiamata.


Art. 10 - Ruolo del terzo neutrale in altri procedimenti
Salvo diverso accordo scritto tra le parti, il conciliatore non può svolgere la funzione di
arbitro o di avvocato di una delle parti in un procedimento arbitrale o giudiziario connesso
con la lite che costituisce l'oggetto della procedura di Conciliazione.


Art. 11 - Legge applicabile
La procedura di Conciliazione è regolata e produce gli effetti stabiliti dalla legge applicabile
in Italia.


Art. 12 - Procedure regolamentate per legge e rinvio ad altre disposizioni

1. Per i procedimenti di conciliazione espressamente disciplinati da disposizioni di legge, il
presente regolamento si applica in quanto compatibile.
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle
vigenti disposizioni normative in materia.


Art. 13 - Accesso al gratuito patrocinio
1. È consentito l'accesso al gratuito patrocinio alla parte che versa nelle condizioni di
disagio economico e nei limiti previsti dagli articoli 76 e seguenti del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115. Ciò in ottemperanza di quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del d.lgs.
28/2010 che prevede, per tutti i casi in cui il tentativo di mediazione è obbligatorio, la
possibilità di essere esonerata dalla corresponsione dell'indennità per la parte che si trova
nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio alle spese dello Stato.
2. La parte che intende accedere al beneficio deve depositare presso l'Organismo di
mediazione apposita istanza, contenente le indicazioni del procedimento per il quale
chiede di essere esonerata dal pagamento della indennità e deve depositare apposita
autocertificazione di essere nelle condizioni di disagio di cui all'articolo 76 del d.P.R.
115/2002 (t.u. delle spese di giustizia).
3. La firma della parte in calce a tale autocertificazione deve essere autenticata dal
mediatore stesso, che istruisce il procedimento.
4. A richiesta dell'ufficio, ed a pena di inammissibilità del beneficio, la parte deve
depositare la documentazione occorrente a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.
5. L'Organismo di mediazione provvederà a trasmettere le istanze al Ministero della
giustizia, per il rimborso delle indennità.


Art. 14 - Procedura telematica
1. L'Organismo garantisce alle parti ed ai loro consulenti la segretezza e la riservatezza di
quanto detto o trasmesso durante le procedure telematiche di svolgimento del
procedimento di mediazione, adottando misure e cautele opportune che le risorse
tecnologiche mettono a disposizione.
2. L'uso fraudolento o incauto ravvisa responsabilità per colpa o per dolo di chiunque non
ha adottato le opportune cautele per la segretezza o riservatezza. L'Organismo si riserva
di agire in rivalsa qualora fosse chiamato a rispondere di colpa o dolo delle parti o del
mediatore.
3. I files delle conversazioni e delle documentazioni, anche non riservate, acquisiti durante
la procedura telematica sono distrutti dall'Organismo al termine del procedimento e le
parti, con dichiarazione scritta rilasciata all'inizio del procedimento, si impegnano a fare
altrettanto.
4. I files, sino al momento della loro distruzione, sono coperti dal segreto professionale a
norma dell'art. 10 del Dlgs 28/2010.
5. Qualora i files continuino ad esistere presso i providers dei servizi telematici, il loro
utilizzo non autorizzato, anche per ordine della Magistratura, se non diversamente
disposto dalle leggi, è vietato ed è fonte di responsabilità.
6. Le parti che accedono alla procedura di mediazione telematica sottoscrivono una
dichiarazione in cui si assumono la responsabilità, nei confronti dell'Organismo e dell'altra
parte, per eventuali danni cagionati dal mancato obbligo di segretezza e riservatezza di
quanto le parti e il Mediatore, o terzi che prendono parte alla procedura a qualsiasi titolo,
hanno scritto, detto, dichiarato, documentato e trasmesso, durante la procedura
telematica.
7. In caso di applicazione di una procedura telematica, ed in ogni caso in cui le parti
accedono ad un'area riservata del sito www.concordiamediazioni.it,
l'Organismo provvede a comunicare codici riservati di accesso. Le parti sono responsabili
della conservazione delle autorizzazioni e rispondono all'Organismo e alle altre parti
dell'uso incauto o fraudolento delle autorizzazioni medesime.
8. Le parti che accedono alle procedure telematiche garantiscono all'Organismo che
durante lo scambio di informazioni o le sessioni degli incontri non siano presenti parti non
conosciute o terzi che possano conoscere delle informazioni relative al procedimento.
9. L'impegno è sottoscritto prima dell'inizio del procedimento e la parte ne risponde per
dolo o colpa all'Organismo e alle altre parti.
10. L'Organismo prevede che lo scambio di informazioni per via telematica non sia
accessibile a terzi.
11. In ogni caso la procedura di mediazione non può essere integralmente telematica.


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