successione ereditaria
Consulenza generale in materia di successione e diritti ereditari;
Stesura e presentazione della dichiarazione di successione;
Richiesta e ritiro copia conforme all'originale di successioni, presso gli uffici territoriali competenti della provincia di: Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani;
Stesura e presentazione della voltura catastale;
Compilazione del Mod. 4 per successione;
Calcolo imposte e compilazione Mod. F23;
Compilazione prospetto di liquidazione
La capacità di succedere
Premesso che l'apertura della successione si ha al momento della morte del de cuius, nel luogo ove costui aveva l'ultimo domicilio (cfr. art. 456 c.c.), la capacità di succedere è riconosciuta, per quanto concerne le persone fisiche, nella successione legittima, a tutti coloro che sono nati, o almeno concepiti (sul punto, si veda l'art. 462, comma 2 c.c.), al momento dell'apertura della successione stessa, mentre nella successione testamentaria, alle suddette categorie, si aggiungono i figli non ancora concepiti di una persona vivente al momento dell'apertura medesima (art. 462, comma 3 c.c.).
Per quanto riguarda le persone giuridiche, attualmente possono ereditare tutti gli enti, anche se privi di riconoscimento, solo per testamento, salvo quanto previsto in via residuale per lo Stato dall'art. 586 del codice civile.
E' da precisare, tuttavia, che l'ordinamento disciplina alcune ipotesi in cui è negata la capacità di accedere all'eredità a chi ha commesso uno dei seguenti fatti (che richiedono un accertamento giudiziale, a seguito di ricorso proposto da chi vi ha interesse):
omicidio, consumato o tentato, dell'ereditando o di un suo stretto congiunto;
commissione, nei confronti di una o più di tali persone, di un delitto punibile con le norme sull'omicidio;
denuncia calunniosa delle persone medesime ovvero falsa testimonianza ai loro danni;
forzatura della volontà testamentaria, con violenza e dolo;
distruzione, falsificazione, alterazione o occultamento del testamento del de cuius.
Stesura e presentazione della dichiarazione di successione;
Richiesta e ritiro copia conforme all'originale di successioni, presso gli uffici territoriali competenti della provincia di: Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani;
Stesura e presentazione della voltura catastale;
Compilazione del Mod. 4 per successione;
Calcolo imposte e compilazione Mod. F23;
Compilazione prospetto di liquidazione
La capacità di succedere
Premesso che l'apertura della successione si ha al momento della morte del de cuius, nel luogo ove costui aveva l'ultimo domicilio (cfr. art. 456 c.c.), la capacità di succedere è riconosciuta, per quanto concerne le persone fisiche, nella successione legittima, a tutti coloro che sono nati, o almeno concepiti (sul punto, si veda l'art. 462, comma 2 c.c.), al momento dell'apertura della successione stessa, mentre nella successione testamentaria, alle suddette categorie, si aggiungono i figli non ancora concepiti di una persona vivente al momento dell'apertura medesima (art. 462, comma 3 c.c.).
Per quanto riguarda le persone giuridiche, attualmente possono ereditare tutti gli enti, anche se privi di riconoscimento, solo per testamento, salvo quanto previsto in via residuale per lo Stato dall'art. 586 del codice civile.
E' da precisare, tuttavia, che l'ordinamento disciplina alcune ipotesi in cui è negata la capacità di accedere all'eredità a chi ha commesso uno dei seguenti fatti (che richiedono un accertamento giudiziale, a seguito di ricorso proposto da chi vi ha interesse):
omicidio, consumato o tentato, dell'ereditando o di un suo stretto congiunto;
commissione, nei confronti di una o più di tali persone, di un delitto punibile con le norme sull'omicidio;
denuncia calunniosa delle persone medesime ovvero falsa testimonianza ai loro danni;
forzatura della volontà testamentaria, con violenza e dolo;
distruzione, falsificazione, alterazione o occultamento del testamento del de cuius.
dott. geom. Angelo Daniele Scalisi | 11 Feb 2024