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La procedura di mediazione può essere avviata da una sola o da tutte le parti congiuntamente. In entrambi i casi occorre compilare l'apposito modulo di "Domanda di mediazione" rinvenibile in MODULISTICA o presso le sedi delegate di Bronte o Randazzo o presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione civile "Concordia Mediazioni s.r.l."    
Il modulo, debitamente compilato e sottoscritto, va inviato o depositato presso le sedi delegate di Bronte o Randazzo o presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione civile, che si occuperà dell'espletamento dei servizi amministrativi e logistici necessari per lo svolgimento dell'intera procedura, operando in base ad un REGOLAMENTO DI PROCEDURA conosciuto ed accettato dalle parti.    
Tutte le procedure di mediazione gestite dall'Organismo si fondano, oltre che sul consenso delle parti, sulla massima  confidenzialità e riservatezza del procedimento. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento   non possono essere utilizzate, infatti, nell'eventuale successivo giudizio, né dal mediatore né dalle parti stesse.   
Entro quindici giorni dal deposito della domanda di mediazione, il responsabile dell'Organismo o un suo delegato designa il mediatore e la data dell'incontro. La comunicazione alle altre parti dell'avvenuto deposito, del mediatore designato, della data dell'incontro e l'invito a parteciparvi sono dati ad opera del mediatore, della Segreteria o della parte che vi ha interesse. Qualora le parti attivino congiuntamente la procedura di mediazione, possono di comune accordo indicare un mediatore tra  quelli iscritti nell'elenco dell'Organismo ai fini della sua eventuale designazione. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'invito, la parte invitata alla mediazione deve comunicare la propria adesione alla   procedura. Qualora essa decida di non aderire, la Segreteria consegna alla parte istante un verbale di fallita conciliazione, da produrre in giudizio qualora si prosegua nell'azione legale.   
Alla data fissata per l'incontro, le parti possono comparire personalmente o mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri. Le parti, inoltre, sono libere di farsi assistere da avvocati, consulenti o rappresentanti delle associazioni dei consumatori. L'incontro si svolge presso le sedi dell'Organismo o presso altra sede adeguata autorizzata dall'Organismo o presso altra sede scelta congiuntamente da tutte le parti con il consenso del mediatore e del responsabile dell'Organismo.   
Il mediatore ascolta le parti congiuntamente e, se necessario, anche separatamente. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, il mediatore può individuare, col consenso delle parti, un consulente tecnico tra quelli iscritti negli elenchi dell'Organismo. I mediatori nominati dall'Organismo di Mediazione Civile "Concordia Mediazioni s.r.l." agiscono in piena autonomia, nel rispetto dei principi di indipendenza, imparzialità e neutralità ed al solo fine di assecondare il negoziato tra le parti, senza alcun potere coercitivo o decisorio. Le parti, infatti, rimangono libere di abbandonare gli incontri di mediazione in qualsiasi momento, dandone pronta comunicazione scritta all'Organismo.
 
Il procedimento di mediazione non può avere durata superiore a 3 mesi dal deposito della domanda di mediazione.  
Al termine della procedura, se le parti raggiungono un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale, al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo.    
Quando l'accordo non e' raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze, previste dall'articolo 13 del D.lgs. 28/2010 e Leg. 98/2013, sulle spese processuali.
La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni   acquisite nel corso del procedimento.    
Se le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma apposito verbale di accordo che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma verbale di accordo con l'indicazione della proposta; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore. Nello stesso verbale, il mediatore da' atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.    
Il verbale di accordo viene depositato presso la segreteria dell'Organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.    
Il verbale di accordo può essere omologato, su istanza di parte e previo accertamento anche della regolarità formale, con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo.
Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale e' omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione. Esso costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.


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