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L‘A.P.E. (Attestato Prestazione Energetica) è un documento che descrive le caratteristiche energetiche di un'abitazione, di un appartamento o di un edificio, sia che questo venga destinato ad un uso di civile abitazione che ad attività industriale.
Tale certificazione, redatta da un tecnico iscritto presso l’elenco regionale dei “certificatori energetici”, è uno strumento di controllo che sintetizza attraverso una scala compresa da “A4” (migliore condizione) a “G” (peggiore condizione), le prestazioni energetiche dell’immobile esaminato.
Oltre ad essere un valido strumento per verificare il consumo energetico del proprio immobile, all’atto dell'acquisto o della locazione di un immobile, questo è ormai un documento obbligatorio.
Obbligo dell'APE nei contratti di locazione, donazione o vendita:
L'entrata in vigore delle norme sulla semplificazione fiscale contenute nel Decreto legislativo 175/2014 attuativo della Delega fiscale (Legge 23/2014), ha posto l'obbligo dell'APE da allegare ai contratti di compravendite o quelli d'affitto. Infatti, secondo il D.L. 145/2013, convertito con la Legge 9/2014, questi tipi di contratti, conclusi senza allegare l'attestato di prestazione energetica, non sono nulli, ma vengono puniti con una sanzione amministrativa da 3.000 a 18.000 euro, con l'obbligo di presentare e allegare l'APE entro 45 giorni.
Mentre l'APE nelle vendite immobiliari, è una documentazione obbligatoria, ai fini del traferimento immobiliare.
Marca da bollo per l'APE:
  1. L'APE è esente dalla marca da bollo, quando l'attestazione è allegata al contratto di locazione in originale o in copia semplice, in quanto l’attestazione viene presentata sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio e tali dichiarazioni sono esenti dal tributo (articolo 37, del Dpr 445/2000).
  2. Quando, invece, la copia dell’APE è accompagnata da una dichiarazione di conformità all’originale di un pubblico ufficiale, non vi è l'esenzione, ed il costo della marca da bollo è di 16 euro a foglio.
Validità dell'APE:
La validità dell'APE è di 10 anni, termine che decorre a partire dalla data del suo rilascio. L'attestazione di prestazione energetica, viene rilasciata su specifico modello conforme che deve essere aggiornato, ogni qualvolta vi sia un intervento di ristrutturazione e riqualificazione che interessa l'immobile oggetto di certificazione APE.
La durata decennale dell'APE, pone comunque la condizione che siano rispettate tutte le prescrizioni di controllo delle prestazioni energetiche dei singoli impianti di cui al decreto del 16 aprile 2013. Se tali controlli non vengono effettuati, l'APE perde efficacia al 31 dicembre dell'anno in cui tali controlli dovevano essere svolti.
Quanto costa richiedere il rilascio dell'APE allo Studio Scalisi?
I costi per il rilascio dell'APE, variano in funzione:
  • delle caratteristiche dell’immobile;
  • della superficie;
  • della tipologia di impianti;
  • della destinazione d’uso;
  • ecc.
Quindi invitiamo chi interessato a contattarci, cliccando sul pulsante sottostante!
Sanzioni per APE omessa o errata:
Le sanzioni per omissioni del modello APE, sono stabilite dall'articolo 15 del D.lgs. 192/2005, che prevede sanzioni di tipo amministrative diverse a seconda che la violazione sia a carico del soggetto di volta in volta obbligato:
  • Sanzione per il mancato rispetto dei criteri di compilazione del modello APE da parte del professionista abilitato: multa da 700 a 4.200 euro;
  • Sanzione per mancata allegazione dell'APE in caso di interventi di nuova costruzione o ristrutturazione importante da parte del costruttore o proprietario: da 3.000 a 18.000 euro;
  • Sanzione per l'APE omesso in caso di vendita: da 3.000 a 18.000 euro;
  • Sanzione per mancata dicitura dell'APE in caso di nuovo contratto di locazione: da 3.000 a 18.000 euro, nelle locazioni di singole unità immobiliari;
  • Sanzione per la mancata indicazione della prestazione energetica su offerta pubblicitaria di vendita o locazione anche da parte di agenzia immobiliare: multa da 500 a 3.000 euro;
Non sono previste sanzioni amministrative, in caso di violazione dell’obbligo dell'APE per gli atti di trasferimento a titolo gratuito.

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