LE NOVITÀ DEL CORRETTIVO MEDIAZIONE 2025
Pubblicato da Angelo Scalisi in mediazione civile- mediazione da remoto- mediazione telematica · Venerdì 17 Gen 2025 · 5:15
Tags: mediazione, civile, mediazione, da, remoto, mediazione, telematica
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E’ stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 10.1.2025 il D.lgs. 216 del 27.12.24, il c.d. correttivo Cartabia in mediazione. Entrerà in vigore il 25.1.2025.
Molte le novità, che modificano il decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149, e dunque incidono sul D.Lgs. 28/2010 introducendo innovazioni e specificazioni in materia di procedimento di mediazione civile e commerciale.
Di seguito i punti più salienti,
correzione di evidenti storture segnalate da mediatori e Organismi di
mediazione nella pratica quotidiana:
Di seguito i punti più salienti,
correzione di evidenti storture segnalate da mediatori e Organismi di
mediazione nella pratica quotidiana:
- Mediazione telematica e mediazione da remoto
Si disciplina la mediazione svolta a distanza, stabilendo la distinzione tra:
- mediazione “telematica”, prevista dall’art. 8 bis 28/2010, in cui tutti gli atti sono digitalizzati;
- mediazione “con incontri con modalità audiovisiva da remoto”, figura di nuovo conio, creata aggiungendo ex novo l’art. 8 ter.
- a) Secondo il nuovo testo dell’art. 8 bis, la mediazione telematica:
- necessita del consenso delle parti,
- tutti gli atti devono essere formati dal mediatore e sottoscritti nel rispetto del CAD;
- a conclusione del procedimento, il mediatore forma un documento informatico contenente il verbale e l'eventuale accordo;
- il mediatore ha l’onere di verificare “l’apposizione, la validità e l’integrità delle firme” delle parti prima di apporre la propria.
- b) Nuova e diversa è, invece, la disciplina del neo inserito articolo 8-terrubricato “Incontri di mediazione con modalità audiovisive da remoto”: “ciascuna parte” può chiedere al responsabile dell’organismo di mediazione di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto, mediante un sistema che deve garantire “la contestuale, effettiva e reciproca udibilitàe visibilità delle persone collegate”.
In tal caso, quando vi sia necessità di
acquisire le firme delle parti, esse saranno apposte nel rispetto delle
disposizioni del CAD, qualora vi sia il consenso di tutte, ovvero,
qualora tale consenso non vi sia, le sottoscrizioni sono apposte in
modalità analogica davanti al mediatore.
Infine viene introdotto il dovere delle
parti di cooperare in buona fede e lealmente affinché gli atti formati
con modalità da remoto vengano firmati senza indugio.
- Durata della mediazione
L’art. 6 relativo alla “durata” viene integralmente riscritto.
Si prevede un nuovo termine di durata: “il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi” (prima era di tre), prorogabile “per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi”.
Qualora, però, si tratti di mediazione obbligatoria o delegata, la durata è di sei mesi, prorogabile per una sola volta per ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della scadenza.
La proroga dovrà risultare “da accordo scritto delle parti”.
Rimane fermo che il termine non è soggetto a sospensione feriale.
- Forma e requisiti della delega per la partecipazione agli incontri
Si specifica quale deve essere la forma della delega a un terzo per partecipare alla procedura.
All’articolo 8 D.Lgs. 28/2010 viene inserito il comma 4 bis: “La delega per la partecipazione all’incontro ai sensi del comma 4 è conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata e contiene gli estremi del documento di identità del delegante. Nei casi di cui all’articolo 11, comma 7, il delegante può conferire la delega con firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
Il delegato a partecipare all’incontro di mediazione cura la
presentazione e la consegna della delega conferita in conformità al
presente comma, unitamente a copia non autenticata del proprio documento
di identità, per la loro acquisizione agli atti della procedura».
- Effetti della mediazione sul termine di decadenza e decorrenza
Si introduce all’art. 11 un nuovo comma 4 bis
che precisa il decorso del termine di decadenza per proporre la domanda
giudiziale dopo aver depositato domanda di mediazione e svolto la
procedura: “Quando la mediazione si conclude senza la conciliazione la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza di cui all’articolo 8, comma 2, decorrente dal deposito del verbale conclusivo della mediazione presso la segreteria dell’organismo.”
- Patrocinio a Spese dello Stato in mediazione anche all’avvocato fuori Foro
Viene eliminato l’obbligo dell’avvocato
di essere iscritto negli elenchi istituiti presso i Consigli del luogo
ove ha sede l’organismo e si precisa che quando l’avvocato è iscritto in
un elenco di un distretto di corte d’appello diverso da quello in cui
ha sede l’organismo “non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dai parametri forensi”.
Il patrocinio a spese dello Stato viene
assicurato anche allo straniero con regolare permesso di soggiorno sul
territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto
oggetto della convenzione di negoziazione, all'apolide e ad enti o
associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività
economica.
- Mediazione delegata fino alla rimessione in decisione
Il giudice potrà delegare in mediazione
fino all’udienza di rimessione in decisione, e non già fino al momento
della precisazione delle conclusioni.
- Condizione di procedibilità nelle materie obbligatorie
Si chiarisce che la mediazione nei casi di controversie in materia obbligatoria è condizione di procedibilità della domanda introduttiva del giudizio.
- Omologazione dal tribunale competente
Quando le parti aderenti alla mediaizone “non sono tutte assistite dagli avvocati, l’accordo allegato al verbale è omologato,
su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale del luogo
dove ha sede l’organismo di mediazione avanti al quale l’accordo è
stato raggiunto”.
- Certificazione di conformità dell’avvocato ai fini esecutivi
Quando l’accordo di conciliazione deve essere messo in esecuzione mediante notifica del precetto «l'avvocato
certifica la conformita' all'originale della copia dell'accordo
trasmessa con modalita' telematiche all'ufficiale giudiziario”.
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