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Prestazione energetica degli edifici, nuovi parametri per il calcolo

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Le nuove prescrizioni cambieranno l’attività di chi redige l’APE e i titoli abilitativi per la costruzione e ristrutturazione degli edifici

Domotica, sistemi tecnici per l’edilizia evoluti, sicurezza antincendio e antisismica, mobilità sostenibile. Con il decreto che recepisce nell’ordinamento italiano la Direttiva 2018/844/UE sull’efficienza energetica, cambiano i requisiti cui attenersi nella valutazione della prestazione energetica degli edifici. Modifiche che si ripercuotono a cascata sull’attività dei certificatori e sui regolamenti edilizi dei comuni, che dovranno adeguarsi alle nuove prescrizioni.
Efficienza energetica, nuovi requisiti per gli impianti

Il decreto stabilisce che, in caso di sostituzione del generatore di calore, l’edificio deve essere dotato di dispositivi autoregolanti, in grado di controllare separatamente la temperatura di ogni vano o di una determinata zona riscaldata o raffrescata.
Negli interventi di nuova installazione o sostituzione dei sistemi tecnici per l’edilizia, i requisiti minimi devono considerare il rendimento energetico globale, la corretta installazione, il corretto dimensionamento e sistemi di regolazione e controllo eventualmente differenziabili per gli edifici nuovi ed esistenti.
Secondo il decreto, i requisiti degli edifici nuovi o ristrutturati devono rispettare i parametri del benessere termo-igrometrico degli ambienti interni, della sicurezza in caso di incendi e dei rischi connessi all’attività sismica.

I nuovi sistemi evoluti e ad alta efficienza diventano fondamentali per la classificazione degli edifici. Viene infatti introdotto il “livello di “prontezza” dell’edificio all’utilizzo di tecnologie smart. L’indicatore si sommerà a quelli utilizzati per la definizione della prestazione energetica.
Efficienza energetica e colonnine di ricarica

Sulla base di quanto previsto dalla normativa europea, il decreto ribadisce che, negli edifici non residenziali di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazione rilevante, dotati di più di dieci posti auto, sia installato un punto di ricarica e sia predisposta l’installazione per un punto di ricarica ogni cinque posti auto. Negli edifici residenziali, invece, ogni posto auto dei parcheggi interni o adiacenti deve essere predisposto all’installazione delle colonnine di ricarica. Si tratta di un obbligo più stringente di quello introdotto dal 2018, che prevedeva solo la predisposizione dell'infrastruttura.

La definizione delle caratteristiche tecniche delle infrastrutture di canalizzazione dell’energia elettrica per i punti di ricarica sarà definita con decreti successivi.
Saranno esenti dai nuovi obblighi le piccole e medie imprese, gli edifici per cui la domanda di permesso di costruire sia presentata entro il 10 marzo 2021, le zone in cui la stabilità della rete locale possa essere messa a rischio dalle infrastrutture di canalizzazione necessarie. Nessun obbligo neanche nel caso in cui il costo dell’installazione superi del 7% il costo della ristrutturazione dell’edificio.

Calcolo della prestazione energetica e attività dei certificatori

segue articolo vedi fonte https://www.edilportale.com/news/2020/02/normativa/prestazione-energetica-degli-edifici-nuovi-parametri-per-il-calcolo_74749_15.html


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