L’agenzia delle Entrate fornisce precisazioni in merito alla modifica effettuata al Codice delle comunicazioni elettroniche (CCE) la quale dispone che non sono più considerate unità immobiliari:
- gli elementi di reti pubbliche di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione (articoli 872 e 883 del CCE), ossia torri, tralicci, impianti radio-trasmittenti, ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, ecc.;
- le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti pubbliche di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga.