(+39) 095-437500
(+39) 327-0543695
Vai ai contenuti

CATANIA,palermo,MESSINA,siracusa,RAGUSA,enna,AGRIGENTO,trapani,CALTANISSETTA,sicilia

MODULO UNIFICATO ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE
ALL’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA E
ALL’INSTALLAZIONE E UTILIZZO DI IMPIANTI E APPARECCHIATURE DI
LOCALIZZAZIONE SATELLITARE GPS A BORDO DI MEZZI AZIENDALI
ai sensi dell’art. 4 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori) e dell'art. 23 del d.lgs 151/2015
           
Sul sito internet del Ministero del Lavoro (www.lavoro.gov.it), è disponibile il modello unificato di istanza di autorizzazione all’installazione di impianti di videosorveglianza e apparecchiature di localizzazione satellitare GPS a bordo di mezzi aziendali.
La normativa in vigore, prevede che gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti possono essere impiegati “esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale.
Il documento ministeriale sopra citato, ha la finalità di semplificare le procedure di autorizzazione all’installazione di detti impianti, nonché di unificare le varie modulistiche applicate in materia dalle singole direzioni territoriali delle diverse regioni italiane.
Il modulo, il quale dovrà essere inviato alla Direzione Territoriale del Lavoro competente, dovrà contenere:
  • le motivazioni dell’installazione delle apparecchiature;
  • l’attività della ditta ed il numero di dipendenti;
  • le indicazioni per ciò che riguarda gli angoli di ripresa delle apparecchiature.

Il documento riprende le linee guida in materia di videosorveglianza ed i relativi adempimenti, presenti nel Provv. del Garante della Privacy, come ad esempio: l'informativa ai dipendenti, l'affissione di cartelli di segnalazione della presenza di telecamere ecc.
-
Gli allegati che completeranno l’istanza di autorizzazione, sono i seguenti:
  • una planimetria in A3 con dettagliate caratteristiche tecniche per ciò che riguarda le videocamere previste (posizione, tipologia, campo visivo, angolo, profondità di campo, ecc.);
  • una dettagliata relazione tecnico-descrittiva relativa alla gestione ed all’utilizzo dell’impianto di videosorveglianza.


Infine, detto modulo dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante della ditta o società. Per ciò che riguarda gli allegati tecnici, invece, essi dovranno essere firmati da un tecnico competente in materia, al fine di evitare il rilascio di autorizzazioni all’installazione e all’uso di impianti, i quali risultano essere non tecnicamente compatibili con quelli previsti e descritti nell’istanza.

Il modulo è scaricabile direttamente dal sito del Ministero del Lavoro (www.lavoro.gov.it) oppure è possibile scaricarlo direttamente dal nostro sito, cliccando sul pulsante PDF sottostante.




Min.Lavoro: impianto di videosorveglianza senza autorizzazione - sanzioni

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la nota n. 11241 del 1 giugno 2016, con la quale fornisce risposta ad un quesito in merito al provvedimento di prescrizione da impartire quando, nel corso di ispezioni, si accerti l’installazione e l’impiego illecito di impianti audiovisivi per finalità di controllo a distanza dei lavoratori in orario di lavoro.
La nota n. 11241 del 1 giugno 2016
Acquisito il parere dell’Ufficio Legislativo, si riscontra la nota in epigrafe con cui codesto Ufficio ha chiesto alla scrivente Direzione un parere in merito al provvedimento di prescrizione da impartire quando, nel corso di ispezioni, si accerti l’installazione e l’impiego illecito di impianti audiovisivi per finalità di controllo a distanza dei lavoratori in orario di lavoro, per rappresentare quanto segue:
Come è noto, l’art. 4, co. 1, della legge n. 300/1970, modificato dall’art. 23, co. 1, del d.lgs. n. 151/2015, prevede, tra l’altro, che “Gli impianti di audiovisione e gli altri strumenti da quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali (…). In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali”.
Anche nella sua nuova formulazione, l’articolo 4 della legge citata prevede che l’installazione di un impianto di videosorveglianza non possa avvenire antecedentemente a (e quindi in assenza di) uno specifico accordo con le organizzazioni sindacali o, in mancanza di esso, alla intervenuta autorizzazione rilasciata da parte della Direzione del Lavoro territorialmente competente.
La violazione della previsione dell’art. 4 non è esclusa dalla circostanza che tali apparecchiature siano solo installate ma non ancora funzionanti, né dall’eventuale preavviso dato ai lavoratori, né infine dal fatto che il controllo sia discontinuo perché esercitato in locali dove i lavoratori possono trovarsi solo saltuariamente (Cass. 6 marzo 1986, n. 1490, in Not. Giur. Lav., 1986, 155; Cass. 921/97).
In tal senso, nel corso degli ultimi anni, si registrano diverse sentenze che confermano il divieto di installazione di tali impianti in difetto dei presupposti previsti dall’art. 4 della legge n. 300/1970, anche nel caso di telecamere “finte” montate a scopo esclusivamente dissuasivo.
La condotta criminosa è rappresentata dalla mera installazione non autorizzata dell’impianto, a prescindere dal suo effettivo utilizzo (Cass. Penale n. 4331/2014; “l’idoneità degli impianti a ledere il bene giuridico protetto, cioè il diritto alla riservatezza dei lavoratori, necessaria affinché il reato sussista … è sufficiente anche se l’impianto non è messo in funzione, poiché, configurandosi come un reato di pericolo, la norma sanziona a priori l’installazione, prescindendo dal suo utilizzo o meno”).
La stessa Autorità Garante della Privacy ha ribadito più volte che non è legittimo provvedere all’installazione di un impianto di video-sorveglianza senza che sia intervenuto il relativo accordo con le rappresentanze sindacali o, in subordine, senza l’autorizzazione rilasciata dalla Direzione Territoriale del Lavoro.
Il legislatore ha previsto in maniera chiara che il mancato rispetto della norma in materia di video-sorveglianza è punito con ammenda da € 154 a € 1.549 o arresto da 15 giorni ad un anno (art. 38 della legge n. 300/1970), salvo che il fatto non costituisca reato più grave.
Pertanto, qualora nel corso dell’attività ispettiva, l’ispettore riscontri l’installazione di impianti audiovisivi in assenza di uno specifico accordo con le organizzazioni sindacali ovvero in assenza dell’autorizzazione rilasciata da parte della Direzione del Lavoro territorialmente competente, deve impartire una prescrizione, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 758/1994, al fine di porre rimedio all’irregolarità riscontrata mediante l’immediata cessazione della condotta libera illecita e la rimozione materiale degli impianti audiovisivi, essendo tale adempimento l’unico idoneo ad “eliminare la contravvenzione accertata”.
Per eliminare la contravvenzione accertata, l’organo di vigilanza, nel verbale di prescrizione, deve fissare per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario.
Pertanto, trattandosi di apparecchiature per la cui rimozione è necessario l’intervenuto di personale specializzato, si evidenzia che il tempo da assegnare dovrà essere congruo.
Qualora nel periodo di tempo fissato dall’organo di vigilanza venga siglato l’accordo sindacale ovvero venga rilasciata l’autorizzazione della competente Direzione Territoriale del Lavoro, venendo meno i presupposti oggettivi dell’illecito, l’ispettore può ammettere “il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilità per la contravvenzione commessa” (art. 21 d.lgs. n. 758/1994).
Acquedolci, Alcara li Fusi, Alì, Alì Terme, Antillo, Barcellona Pozzo di Gotto, Basicò, Brolo, Capizzi, Capo d'Orlando, Capri Leone, Caronia, Casalvecchio Siculo, Castel di Lucio, Castell'Umberto, Castelmola, Castroreale, Cesarò , Condrò, Falcone ,Ficarra,  Fiumedinisi, Floresta, Fondachelli-Fantina, Forza d'Agrò, Francavilla di Sicilia , Frazzanò, Furci Siculo, Furnari, Gaggi, Galati Mamertino, Gallodoro, Giardini-Naxos, Gioiosa Marea ,Graniti ,Gualtieri Sicaminò, Itala, Leni, Letojanni, Librizzi, Limina, Lipari, Longi, Malfa, Malvagna, Mandanici, Mazzarrà Sant'Andrea, Merì, MESSINA, Milazzo, Militello Rosmarino, Mirto, mistretta, Moio Alcantara, Monforte San Giorgio, Mongiuffi Melia,  Montagnareale, Montalbano Elicona, Motta Camastra, Motta d'Affermo, Naso, Nizza di Sicilia, Novara di Sicilia, Oliveri, Pace del Mela, Pagliara, Patti, Pettineo, Piraino, Raccuja, Reitano, Roccafiorita, Roccalumera, Roccavaldina, Roccella Valdemone, Rodì Milici, Rometta, San Filippo del Mela, San Fratello, San Marco d'Alunzio, San Pier Niceto, San Piero Patti, San Salvatore di F, San Teodoro, Sant'Agata di Militello, Sant'Alessio Siculo, Sant'Angelo di Brolo, Santa Domenica Vittoria, Santa Lucia del Mela, Santa Marina Salina, Santa Teresa di Riva, Santo Stefano di Camastra, Saponara, Savoca, Scaletta Zanclea, Sinagra, Spadafora, Taormina, Terme Vigliatore, Torregrotta, Torrenova, Tortorici, Tripi, Tusa, Ucria, Valdina, Venetico, Villafranca Tirrena,Aci Castello ,Bronte ,Calatabiano, Caltagirone, Camporotondo Etneo, Castel di Iudica Castiglione di Sicilia, CATANIA, Fiumefreddo di Sicilia, Giarre, Grammichele , Gravina di Catania Licodia Eubea, Linguaglossa, Maletto, Maniace , Mascali, Mascalucia, Mazzarrone, Militello in Val di catania, Milo, Mineo, Misterbianco, Motta Sant'Anastasia, Nicolosi, Palagonia, Paternò, Pedara, Piedimonte Etneo, Raddusa, Ragalna, Ramacca ,Randazzo, Riposto ,San Cono, San Giovanni la Punta San Gregorio di Catania, San Michele di Ganzaria, San Pietro Clarenza, Sant'Agata li Battiati Sant'Alfio, Santa Maria di Licodia, Santa Venerina, Scordia, Trecastagni ,Tremestieri Etneo, Valverde, Viagrande, Vizzini, Zafferana Etnea,+Augusta, Avola, Lentini, Noto, Floridia, Pachino, Rosolini, Carlentini, Melilli, Francofonte, Priolo Gargallo
Palazzolo Acreide, Sortino, Solarino, Canicattini Bagni, Portopalo di Capo Passero, Ferla, Buccheri, Buscemi,scalisi,geometra disbrigo pratica conto termico,gestione documenti,risparmio energetico,1,2,3,4,5,6,7,8,90+Conto termico, G.S.E, consumo energetico, fotovoltaico, termico, pannelli fotovoltaico, pannelli,energia,atomica,energia,alternativa,energia,free, energia conto termico,gestione pratica conto termico,gestione del risparmio,come risparmiare con le nuove energie,come lavorare con gse, scalisi pratica,come fare? lavoro

© Copyright 2007-2020 by www.studioscalisi.com - GEOM. ALFREDO SCALISI - GEOM. DOTT. CARMELO SCALISI - GEOM. DOTT. ANGELO SCALISI
P.IVA 03721260879
Torna ai contenuti